Accessibilità ed inclusione digitale nel Dl Crescita 2.0

pagina della presentazione del decreto crescitalia 2 relativa alla P.A. digitaleRiportiamo qui di seguito gli articoli che riguardano l’accessibilità, estratti dall’ultima bozza del Decreto Crescitalia 2.0, pubblicata da siti specializzati poco prima della sua approvazione in Consiglio dei Ministri.
Ampio spazio è dato all’inclusione digitale, nonostante ci sia stata una riduzione del testo rispetto alle bozze precedenti (blog-web-accessibile/agenda-digitale-larticolo-sullaccessibilita-nella-bozza-del-decreto-digitalia/).

Durante i vari passaggi era stata caldeggiata una fusione con la proposta di legge Gentiloni-Palmieri-Raho, in parte realizzata, ma in questa ultima bozza manca ogni riferimento all’art. 27 sui libri didattici accessibili (blog-web-accessibile/agenda-digitale-approvato-il-testo-unificato-con-gli-articoli-sullaccessibilita/). Inoltre, qualche giorno fa, l’IWA Italy (International Webmasters Association Italia) aveva inviato una lettera di sollecito per l’aggiornamento del decreto attuativo della L. 4/2004, ora ancor più necessario (blog-web-accessibile/accessibilita-lettera-iwa-ai-ministri-competenti/).

Dalla lettura del testo si nota che è stata tolta la riduzione del 5 per cento dei fondi per le attività di informatica e comunicazione per le amministrazioni inadempienti alla L. 4/2004, ma è rimasto l’obbligo di adeguamento entro il termine di 90 giorni dall’accertamento, da parte dell’Agenzia Digitale, della fondatezza di eventuali segnalazioni fatte dagli “interessati”. Non mi sembra, però, che sia specificato come gli “interessati” possano avere riscontro per le loro segnalazioni e per i tempi di accertamento da parte dell’Agenzia Digitale, considerando anche che il “vecchio” sito, precedentemente istituito per le le segnalazioni dei cittadini, www.accessibile.gov.it, è congelato da mesi (lettera-al-ministro-per-la-pubblica-amministrazione-sollecito-al-rispetto-della-legge-42004-accessibilita-degli-strumenti-informatici/) e, visti i tempi e le proroghe per l’istituzione dell’Agenzia digitale e per la nomina del suo direttore generale, non si sa se e quando verrà ripristinato o come queste segnalazioni dovranno essere inviate, pur essendoci la dicitura “anche per via telematica” nel testo del decreto.

Qualche perplessità, quindi, sull’applicazione di questi articoli, nonostante sia un indubbio passo avanti in tema di accessibilità digitale, viene anche dal notare che il documento di presentazione del decreto, pubblicato in pdf nel sito del governo (http://www.palazzochigi.it/backoffice/allegati/69362-8038.pdf), non è stato redatto rispettando i criteri di accessibilità, come si può notare da un veloce test fatto con un checker gratuito consigliato da un valido esperto di pdf accessibili, Livio Mondini (http://www.biroblu.info/2011/03/pdf-accessibili-il-problema-della-verifica-di-accessibilita/).

Non ci resta che aspettare e sperare che ci potranno essere eventuali modifiche migliorative, correzioni o integrazioni su questi articoli o in generale sulla accessibilità, auspicandone, per l’immediato futuro, finalmente una pronta applicazione. Sarebbe opportuno anche, secondo il mio modesto parere, una sorta di testo unico per l’accessibilità, che possa chiarire e racchiudere tutti i capitoli e gli articoli sparsi nei vari decreti e leggi, e che le linee guida per la redazione dei siti web istituzionali, già pubblicate in versioni piuttosto recenti, non siano soltanto una indicazione ma vengano recepite come obbligo, con la stessa valenza dei decreti attuativi (http://www.funzionepubblica.gov.it/media/868475/linee%20guida%20siti%20web_2011_versione_web.pdf).

Da ultima, ma non per ultima, la considerazione che l’accessibilità andrebbe estesa in tutti i campi, perchè potrebbero non bastare siti web e documenti accessibili, se mancano gli strumenti per accedervi, come nel caso segnalato da una professoressa non vedente sugli strumenti didattici non utilizzabili tramite tecnologie assistive (https://blindsight.eu/blog/blog-web-accessibile/scuola-strumenti-didattici-inaccessibili/).

Nel decreto viene citata ed inserita negli articoli la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, andrebbe quindi tenuta in maggior considerazione in tutti i campi, vista la percentuale di persone con disabilità nel nostro paese.

 

Testo articoli sull’accessibilità (bozza diffusa il 4 ottobre 2012)

Art. 9 Dati di tipo aperto e inclusione digitale

2. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.”;

b) all’articolo 4:

1) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: “L’Agenzia per l’Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4 nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.”.

3. All’articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole “quantità di lavoro” è aggiunto il seguente periodo: “, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18”.

4. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 1, dopo la parola “partecipazione” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione”;

b) all’articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4”;

c) all’articolo 23-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: “5-bis. I documenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.”;

d) all’articolo 54, comma 4, dopo la parola “siano” è inserita la seguente “accessibili,”;

e) all’articolo 57, comma 1, dopo le parole “per via telematica” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,”;

f) all’articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola “conformità” sono inserite le seguenti: “ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,”.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

6. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all’accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia digitale. Qualora l’Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l’adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.

7. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:

a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

 

Art.20 Comunità intelligenti

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentiti l’Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione dei principi e delle condizioni, compresi i parametri di accessibilità e inclusione digitale ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche delle comunità intelligenti;

19. L’inclusione intelligente consiste nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonché progettare ed erogare servizi e fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle comunità intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato all’innovazione tecnologica.

20. L’accessibilità dei sistemi informatici di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l’inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunità intelligenti e dello statuto delle comunità intelligenti nonché delle attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunità intelligenti.

21. Nelle procedure di appalto per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunità intelligenti, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti con il decreto di cui al comma 1 è fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. L’Agenzia per l’Italia digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul rispetto del presente comma.

22. L’inosservanza delle disposizioni del comma 21:

a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

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