Perchè un sito web possa definirsi accessibile, anche i documenti pubblicati al suo interno dovrebbero essere tali. I documenti elettronici, per poter essere letti dai supporti di tecnologia assistiva, devono essere redatti con particolari accorgimenti. In questi giorni l’Agenda Digitale Italiana ha avviato una consultazione pubblica, nella quale è stato pubblicata una proposta a proposito dei documenti elettronici accessibili (Piena accessibilità per i disabili agli atti dei pubblici enti).
Il nuovo CAD, il Codice dell’Amministrazione Digitale, è entrato in vigore a gennaio 2011, (Decreto legislativo n. 235/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, n. 6).
Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale costituisce un insieme organico di norme che si pone l’obiettivo di creare le condizioni giuridiche e organizzative perché si possa finalmente completare il passaggio da un’amministrazione basata su carta e sul riconoscimento de visu dei cittadini ad una “amministrazione digitale” (come alcuni direbbero, una “amministrazione web 2.0”), ispirata a modelli operativi e strumenti di comunicazione in grado di sfruttare appieno i vantaggi e le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.
Nella prefazione si legge:
Il Codice rende obbligatoria l’innovazione nella pubblica amministrazione nel modo più naturale: da una parte, dando ai cittadini diritti e strumenti per interagire sempre, dovunque e verso qualsiasi amministrazione attraverso Internet, posta elettronica, reti; dall’altra, stabilendo che tutte le amministrazioni devono organizzarsi per rendere disponibili tutte le informazioni e tutti i procedimenti in modalità digitale, sempre e comunque.
Vengono inoltre introdotte misure premiali e sanzionatorie, consentendo alle pubbliche amministrazioni di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali.
IL “manuale d’uso” del nuovo CAD è pubblicato nella “collana editoriale” del sito governo.it.
Il “documento digitale” viene descritto così:
IL DOCUMENTO DIGITALE: CHE COS’È E QUANDO È VALIDO
Il punto di partenza per il processo di dematerializzazione delle comunicazioni (con la pubblica amministrazione, ma anche tra privati) è il documento digitale: il nuovo Codice traccia la via per la piena equiparazione del documento cartaceo a quello informatico, delineando in modo chiaro rispetto al passato i requisiti e le regole essenziali per la validità del documento digitale, anche rispetto alle situazioni in cui un documento subisca la conversione, da analogico a digitale o viceversa.
Nel CAD è previsto l’obbligo di consentire la fruizione gratuita dei dati pubblicati sui siti pubblici e l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare dati e documenti in formato aperto.
È lo stesso Codice a specificare che “per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente” (art. 68, comma 3); al contempo è indicata la necessità di adottare soluzioni che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto (art. 68, comma 2).
I documenti elettronici pubblicati nei siti istituzionali sono per la maggior parte PDF. I PDF non sono un formato “aperto” nel senso vero e proprio del termine, ma sono leggibili tramite un software reperibile facilmente e gratuitamente sul web (Acrobat Reader) e negli anni si sono conformati a standard internazionali – PDF con marcatura secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008 (o, almeno, dovrebbero conformarsi!).
Non tutti i PDF pubblicati dalle PA (oserei dire ben pochi!), però, sono realmente accessibili. Gli screen reader, strumenti utilizzati dai disabili visivi, non possono leggere i PDF non correttamente strutturati; per non parlare delle scansioni di documenti cartacei, che diventano immagini, quindi totalmente “invisibili” agli screen reader!
Nel sito della casa madre del formato PDF, la Adobe, si legge:
Un documento che consiste di immagini di testo acquisite mediante scansione è intrinsecamente inaccessibile, perché il contenuto è costituito da immagini e non da testo ricercabile. Il software di supporto non è in grado di leggere o estrarre le parole, gli utenti non possono selezionare o modificare il testo; inoltre, non è possibile manipolare il PDF per renderlo accessibile. Per rendere disponibili nel documento le funzioni di accessibilità, è necessario convertire le immagini di testo acquisite mediante scansione in testo ricercabile utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).
I PDF accessibili, inoltre, non devono avere protezioni che ostacolino i software di supporto:
Alcuni autori di documenti PDF non consentono operazioni di stampa, copia, estrazione, aggiunta di commenti o modifica del testo da parte degli utenti. In un file PDF accessibile è necessario rendere il testo disponibile ai programmi di lettura dello schermo. Mediante Acrobat è possibile verificare che le impostazioni di protezione non interferiscano con le funzionalità di sintesi vocale dell’assistente vocale in uso.
Tra i criteri generali per la pubblicazione degli atti, illustrati nelle linee guida 2011, troviamo, al punto 4:
Per i documenti resi disponibili in formato non compatibile con l’accessibilità, oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, devono essere forniti sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l’accessibilità e devono essere indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non accessibili.
Tutto questo viene forse messo in pratica? Le leggi ci sono ma… quanti sono i PDF pubblicati nel web realmente accessibili?
Per approfondire:
Accessibilità dei documenti elettronici
PDF accessibili: la verifica di accessibilità
Libri di testo accessibili: lettera al MIUR
Accessibilità: richiesta di parere alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi