Roberto Scano, uno dei maggiori esperti italiani sull’accessibilità, scrive un articolo sulla recente normativa regionale approvata in Puglia, in cui il termine “accessibilità” viene interpretato in maniera discutibile.
Cos’è realmente l’accessibilità? Quante e quali definizioni ne sono state date? Quali sono gli “standard”?
Scrive Roberto Scano: “sono seriamente preoccupato per l’accessibilità e per come viene interpretata in questa normativa: visitando il sito web dell’amministrazione regionale non ho trovato indicazioni su quanto previsto dal DPR n. 75/2005, ovvero le modalità di vigilanza in ambito locale dell’applicazione della legge 4/2004. Le determinazioni dirigenziali, ad esempio, sono fruibili tramite un sito esterno in PDF ma non sono accessibili: a chi va segnalato? Chi si occupa del monitoraggio? Chi è il responsabile all’accessibilità informatica? Nella legge regionale più che arrampicature sugli specchi in ambito di accessibilità e formati, mi sarei aspettato le regolamentazioni previste dal già citato DPR 75/2005…”
“Quali sono le tecnologie compatibili con l’accessibilità? Su tale argomento ci viene in soccorso il W3C, con le linee guida per l’accessibilità dei contenuti (WCAG 2.0), recentemente recepite come bozza di standard internazionale ISO/IEC DIS 40500 (rendendo pertanto l’accessibilità Web un principio di qualità anche per il settore privato), spiegando che si tratta di tecnologie sviluppate “con l’accessibilità in mente” e con cui le tecnologie assistive riescono a dialogare.”
“Un esempio calzante in ambito di accessibilità è dato dalla recentissima approvazione dello standard ISO dedicato all’accessibilità universale dei PDF: ISO 14289-1:2012 – Document management applications — Electronic document file format enhancement for accessibility — Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1), uno standard il cui costo della specifica è di euro 80,00 circa. Questo significa quindi che la regione Puglia non utilizzerà uno standard effettivo per la diffusione dei documenti e della modulistica? Oppure che non userà formati per pubblicare immagini quali JPG, GIF, ovvero non utilizzerà contenuti multimediali in formato Mpeg? Vorrei far presente che anche le attuali specifiche tecniche PDF di riferimento per l’accessibilità, pur trovandosi in rete in versioni draft, hanno un costo di circa 200 euro. Rileggendo quindi l’art. 5 della legge regionale, viene da chiedersi quale sarà il formato utilizzato per la diffusione di documenti e modulistica”.
“Ad oggi la normativa è stata rafforzata sia dal codice dell’amministrazione digitale (art. 53 che richiede di realizzare “siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”), sia dai successivi obblighi di pubblicazione – tra cui l’albo pretorio – per cui è richiesta la caratteristica di “accessibilità totale” prevista dall’art. 11 del dlgs 150/2009. Nel caso dell’albo pretorio – tra l’altro – il vademecum sulle modalità di pubblicazione in ambito di accessibilità toglie ogni dubbio: oltre a ricordare la nullità del contratto (art. 4 comma 2) nel caso di acquisto di soluzioni non idonee a garantire l’accessibilità dell’albo on line, ricorda che è necessario “usare formati digitali utilizzabili con tecnologie compatibili con l’accessibilità”.
L’articolo, di cui consigliamo una attenta lettura, è stato pubblicato sulla rivista online Tech-economy, con il titolo: “Accessibilità e formati all’amatriciana“