E’ stato approvato in commissione il testo unificato dell’Agenda Digitale, che include alcuni articoli relativi all’accessibilità. Ne riportiamo qui di seguito il testo (emendato), sperando si arrivi presto alla loro approvazione definitiva.
Capo V
INTERVENTI IN FAVORE DELL’INCLUSIONE DIGITALE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE CATEGORIE DEBOLI E SVANTAGGIATE
Art. 25.
(Obblighi e responsabilità).
1. La tematica dell’accessibilità dei sistemi informatici, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, è principio fondamentale per la definizione del programma triennale per la digitalizzazione, nonché di qualsiasi attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione del settore delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e, in particolare, dell’innovazione e dell’Agenda digitale nazionale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa consultazione con le associazioni delle persone disabili e con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e di software, sono definite:
a) le iniziative di inclusione digitale per le persone disabili nonché per le categorie deboli e svantaggiate;
b) le modalità di monitoraggio dell’accessibilità informatica verso i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, anche avvalendosi del portale per le segnalazioni del cittadino accessibile.gov.it della Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione n. 8/2009 del 26 novembre 2009;
c) le competenze di un gruppo di lavoro permanente sulle tematiche dell’accessibilità informatica, formato da rappresentanti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per la coesione territoriale, nonché dai rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e dei produttori di hardware e di software.
3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, adeguano i propri servizi telematici ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto ministeriale 8 luglio 2005 entro novanta giorni dalla formale segnalazione da parte di privati cittadini o del portale della Presidenza dei Consiglio dei ministri accessibile.gov.it.
4. L’inosservanza di quanto previsto dal comma 3:
a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è oggetto di riduzione di fondi per le attività di informatica e di comunicazione dell’amministrazione nella misura del 5 per cento dei medesimi fondi;
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 26.
(Modifiche al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
1. Al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione»;
b) all’articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
c) all’articolo 23-ter, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I documenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
d) all’articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente: «accessibili,»;
e) all’articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»;
f) all’articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».
2. All’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili».
3. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 27.
(Accessibilità dei testi scolastici).
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il materiale di cui al comma 2 del presente articolo, oltre che agli obblighi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, è sottoposto all’obbligo di deposito della versione digitale ai sensi del decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 12 giugno 2008. Tale versione è resa disponibile per l’acquisto dagli editori ad un prezzo inferiore rispetto a quello della versione cartacea».
Fonte: Testo unificato Gentiloni Palmieri
Fase dibattimentale: Camera.it: lavori preparatori dei progetti di legge
Commenti sugli articoli:
Il terzo comma dell’art. 25 fa testuale riferimento “ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo”; tuttavia il decreto suddetto non contiene alcuna definizione dei requisiti di accessibilità – che infatti sono già stati anzitempo definite da altre norme, e in particolare dal Decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, per l’appunto rubricato “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici” la cui novella, peraltro, è già pronta – bensì la definizione di iniziative di inclusione digitale per le persone disabili e svantaggiate (che non sono certo requisiti tecnici), le modalità di monitoraggio dell’accessibilità informatica “in favore” (sic) dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004 (che parimenti non sono certo requisiti tecnici) e le competenze di un gruppo di lavoro permanente sull’accessibilità.
Tenendo presente che il ridetto terzo comma dell’art. 25 fissa un terminus a quo di novanta giorni per l’applicazione di sanzioni, specificate nel successivo quarto comma, proprio in riferimento all’omesso rispetto dei requisiti di accessibilità come sopra riportato, è chiaro che se il decreto di cui al comma 2 dell’art. 25 non ne contiene, l’intera ratio di deterrenza dell’art. 25 viene del tutto vanificata, poiché in sede di eventuale ricorso del sanzionato, quest’ultimo può invocare con successo ad esimente il fatto che il decreto in oggetto non prevede l’enunciazione di alcun requisito di accessibilità.
Proprio a causa della fissazione del terminus a quo, pertanto, la norma di cui al terzo comma dell’art. 25 è critica per l’efficacia della norma stessa ed è stata espressa non correttamente, dato che essa deve fare semmai riferimento “ai requisiti di accessibilità previsti dal Decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 recante ‘Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici’ e sue successive modifiche ed integrazioni” e non già a quelli del comma 2 dello stesso art. 25.
– al secondo comma dell’art. 25, lettera c) l’espressione “associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità” meriterebbe chiarimento e riformulazione perlomeno su cosa si intenda per ‘sviluppatori d’impresa’
– al secondo comma dell’art. 25, lettera b) sostituire “in favore dei” (che non ha il minimo senso) con “sui”
(da: P. Draghi)
Emendamenti approvati il 26-07-2012.
Art. 25:
Al comma 2, alinea, dopo la parola: sviluppatori sopprimere le parole: di impresa.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: in favore dei con: verso i.
Al comma 3, sostituire le parole: decreto di cui al comma 2 del presente articolo con: decreto ministeriale 8 luglio 2005.
Art. 27:
Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: accessibile.
Tutte le proposte di emendamento della legge
Il testo unificato della proposta bipartisan “Disposizioni per l’agenda digitale” è stato sospeso in attesa del decreto Digitalia.
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/17054_agenda-digitale-stop-alla-proposta-bipartisan-del-parlamento.htm