Agenda Digitale: e l’accessibilità?

logo agenda digitale italianaNella discussione pubblica per l’Agenda Digitale Italiana è stata inserita una “idea” riguardante l’accessibilità, che Blindsight Project ha appoggiato e votato.

Il Decreto digItalia, previsto per giugno, avrebbe dovuto valutare e recepire le proposte normative inserite nella consultazione; purtroppo tale decreto sembra che slitterà a luglio, o forse a fine agosto. Nel frattempo la Cabina di Regia sta preparando il rapporto finale: Wired.it ne ha pubblicato un’anticipazione.

Di accessibilità se ne parla ancora troppo poco, e la discussione sulla Agenda Digitale poteva essere una buona occasione per mantenere alta l’attenzione sui problemi legati alla applicazione delle norme sull’accessibilità che, nonostante siano in vigore da anni (la legge Stanca è del 2004), sono molto spesso disattese.

Riportiamo qui di seguito, per esteso, la proposta pubblicata sull’Ideario, sperando che possa avere la giusta attenzione sia della Cabina di Regia che di tutti gli altri enti coinvolti.

Piena accessibilità per i disabili agli atti dei pubblici enti

PREMESSA

Il 15% della popolazione dei paesi dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, soffre per ragioni legate a condizioni morbose, o anche alla mera età, di una qualche forma di deficit sensoriale, motorio o cognitivo sufficientemente grave da richiedere l’uso di tecnologie assistive per la fruizione delle informazioni diffuse in formati digitali.

Affinché le tecnologie assistive possano rendere le informazioni digitali fruibili, tuttavia, è necessario che queste ultime siano generate, o rigenerate, in formati accessibili, ossia in formati standardizzati compatibili con le suddette tecnologie.

Tale necessità si rende particolarmente acuta nel caso si tratti di informazioni digitali diffuse dalla Pubblica Amministrazione quale servizio obbligatorio in ottemperanza ad una norma di legge o regolamento, ed ancor più acuta nel caso in cui lo strumento digitale sia l’unico previsto dalle norme per l’erogazione del servizio medesimo, dato che in tale ultimo caso il mancato utilizzo di formati accessibili per atti, documenti e interfacce attraverso cui il servizio viene erogato provoca, come inevitabile conseguenza, l’ingiusta ed illegittima esclusione delle persone disabili dall’esercizio e dal godimento di diritti ordinamentalmente previsti e tutelati. Proprio per questo motivo l’Agenda Digitale per l’Europa, iniziativa della Commissione Europea volta alla realizzazione nel corso di questo decennio di una società e di un’economia digitale in Europa, ha adottato una specifica azione (“Action 64: Ensure the accessibility of public sector websites“) mirante a far sì che entro il 2015 i siti delle pubbliche amministrazioni europee offrano servizi e contenuti pienamente accessibili.

Per quanto riguarda l’attuale situazione in Italia, anni or sono, previdentemente, il legislatore italiano aveva varato un pacchetto di norme corredate di disposizioni tecniche (Legge n. 4/2004, D.P.R. n. 75/2005, D.M. 8/7/2005, D.M. 30/4/2008) atte ad imporre alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico nonché alle aziende appaltatrici di servizi informatici, l’obbligo di garantire alle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità. Il pacchetto normativo prevedeva – e prevede – altresì un regime sanzionatorio (v. artt. 4 e 9 della Legge 4/2004) sia a carico agli enti inadempienti che dei loro dirigenti responsabili, come pure un meccanismo programmato (art. 12 c. II della stessa legge) di aggiornamento delle disposizioni tecniche, stabilite per decreto.

Ad otto anni dalla loro entrata in vigore, tuttavia, le norme emanate a garanzia dei diritti delle persone con disabilità rimangono purtroppo sistematicamente disattese dalla quasi totalità delle pubbliche amministrazioni italiane e, nonostante la generalizzata inadempienza dei soggetti preposti a garantire il rispetto e l’applicazione delle norme sopraddette, non si ha neppure notizia di interventi delle autorità di vigilanza preposte alla correzione del deprecabile stato di cose, né tantomeno dell’irrogazione delle sanzioni previste in tali casi. Anche il servizio per il censimento e la segnalazione degli inadempimenti da parte dei cittadini, originariamente attivato sul sito www.accessibile.gov.it, pare non essere più in funzione.

La situazione è ulteriormente peggiorata nel momento in cui – perseguendo intenti peraltro del tutto lodevoli, sia in termini di contenimento della spesa pubblica, sia di progresso verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione – si è deciso con alcuni importanti provvedimenti (art. 32 Legge n. 69/2009, D.P.C.M. 26 aprile 2011) di rendere la pubblicazione digitale per via telematica l’unica forma valida di pubblicità legale – in sostituzione delle tradizionali forme di pubblicità per affissione o a stampa su quotidiani o altre pubblicazioni cartacee – per intere categorie di atti e documenti della pubblica amministrazione, la cui accessibilità è rimasta purtroppo pressoché completamente negletta, con il risultato fattuale di escludere una consistente parte della popolazione – in particolare chi soffre di alcune disabilità sensoriali, come quelle visive – dalla possibilità stessa, costituzionalmente garantita, di godere in condizioni di parità dei medesimi diritti degli altri cittadini.

Invero, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ed il Dipartimento da lui diretto è intervenuto più volte, in anni recenti, a fornire ai pubblici enti indicazioni di indirizzo, linee guida e vademecum affinché questi realizzassero correttamente ed organizzassero razionalmente i propri servizi telematici rivolti ai cittadini, non trascurando di richiamare puntualmente anche al rispetto della normativa sull’accessibilità, e persino fornendo suggerimenti pratici per la fattiva applicazione delle regole tecniche e organizzando perdipiù un tavolo di lavoro che ha tra l’altro completato l’aggiornamento della normativa come previsto dall’art. 12 c. II delle Legge 4/2004 sopra citato.

Tale considerevole impegno, tuttavia, non pare essersi tradotto in alcun apprezzabile miglioramento del livello di accessibilità dei siti, degli atti e dei documenti elettronici pubblicati dai pubblici enti e dalle altre entità obbligate ad adempiere alle previsioni della Legge 4/2004 e delle norme ad essa correlate.

Recentemente è stato presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare direttamente incentrato sui temi dell’Agenda Digitale Italiana (DDL 5093) che contiene, tra l’altro, un intero capo dedicato ad interventi in favore dell’inclusione digitale delle persone disabili e delle categorie deboli e svantaggiate formato da tre articoli (artt. 25, 26 e 27 del DDL 5093 cit.), con il quale si intende porre rimedio alla mancanza di attuazione delle disposizioni della Legge 4/2004 disponendo l’adozione per decreto di norme regolamentari che migliorino il monitoraggio dell’applicazione della legge 4/2004, ripristinando ed espandendo, tra l’altro, a tale scopo le funzioni del sito www.accessibile.gov.it, istituendo un gruppo di lavoro permanente dedicato all’accessibilità e rendendo più efficaci le sanzioni per l’inadempienza degli enti obbligati e dei loro dirigenti (art. 25), armonizzando il testo del Codice dell’Amministrazione Digitale alle previsioni della Legge 4/2004 (art. 26) e novellando la Legge 4/2004 stessa in punto accessibilità dei testi scolastici (art. 27).

Le disposizioni dettate dagli artt. 25, 26 e 27 del DDL Camera 5093 sono senz’altro condivisibili e paiono efficaci a dare piena attuazione sia alla Legge 4/2004 che all’Azione 64 dell’Agenda Digitale per l’Europa, ma i tempi non brevi e le incertezze che gravano solitamente sull’approvazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare farebbero preferire che il contenuto di detti articoli – in ragione di un’urgenza dettata da un’annosa situazione di inadempimento generalizzato delle previsioni di una legge dello Stato promulgata a tutela delle fasce sociali più deboli, situazione così protratta da non essere più tollerabile – venisse trasposto direttamente nel Decreto Legge che la stampa indica (ad es. http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/04/12/news/agenda_digitale-33204093/) come imminente prodotto, atteso per il giugno prossimo, dei lavori dell’Agenda Digitale Italiana.

Dal che si formula la seguente

PROPOSTA

a) inserire le disposizioni dettate dagli artt. 25, 26 e 27 del DDL Camera 5093, o altre di similare oggetto e tenore, nel Decreto Legge annunziato per giugno che dovrà tradurre in provvedimento i risultati dell’iniziativa dell’Agenda Digitale Italiana;

b) dare definitivo compimento alla revisione dell’allegato A del D.M. 8/7/2005 già predisposta dal 2010 novellando, con il provvedimento di cui al punto a) qui sopra o con altro idoneo provvedimento, il testo ad oggi vigente di detto allegato che è ancora nella formulazione originaria del 2005 e che soffre, oramai, di obsolescenza.

Action 64: Ensure the accessibility of public sector websites

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