Agenda Digitale, l’articolo sull’accessibilità nella bozza del decreto Digitalia

logo agenda digitale italianaÈ stata pubblicata oggi sul sito techeconomy.it la seconda bozza del decreto Digitalia (la prima era già stata pubblicata il 6 settembre). Riportiamo qui di seguito l’articolo n. 18 sull’accessibilità, su cui si è aperto un interessante confronto su Facebook, in un gruppo dedicato al CAD (Codice Amministrazione Digitale). Da quel che si legge tra i commenti su Facebook e nell’articolo di Tech-economy, sembra che non ci sia stato sufficiente coinvolgimento degli “stakeholder” (quanto odio questi anglicismi!) e questo sta suscitando molte perplessità e critiche. Per quanto riguarda l’articolo sull’accessibilità, si nota come nella evoluzione delle bozze il decreto sia stato integrato con parte delle Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali ma, anche in questo caso, non sono mancate critiche e suggerimenti.

Come direttamente interessati ci auguriamo che si arrivi ad una stesura definitiva che permetta a coloro che devono fruire dell’accessibilità di vederla finalmente e concretamente realizzata ed applicata ovunque.

Art 18. Accessibilità

1. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.”;

b) all’articolo 4:

1) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: “L’Agenzia per l’Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4 nell’ambito di specifiche dotazioni di bilancio, anche da imputare sugli appositi capitoli di spesa per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo.”.

2. All’articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole “quantità di lavoro” è aggiunto il seguente periodo “, anche mediante la fornitura di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della convenzione ONU, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18”.

3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 1, dopo la parola “partecipazione” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione”;

b) all’articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4”;

c) all’articolo 23-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: “5-bis. I documenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.”;

d) all’articolo 54, comma 4, dopo la parola “siano” è inserita la seguente “accessibili,”;

e) all’articolo 57, comma 1, dopo le parole “per via telematica” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,”;

f) all’articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola “conformità” sono inserite le seguenti: “ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,”.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

5. Gli interessati che rilevino inadempienze di accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia digitale. Qualora l’Agenzia lo ritenga fondato, richiede l’adeguamento dei servizi entro 90 giorni.

6. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo:

a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è oggetto di riduzione di fondi per le attività di informatica e di comunicazione dell’amministrazione nella misura del 5 per cento dei medesimi fondi;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

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