L’accessibilità nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (Agenda digitale)

agenda digitale italianaArticoli sull’accessibilità nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 – suppl. ord. n. 208.
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 9: Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet»; b) all’articolo 4:
1) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L’Agenzia per l’Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4 nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».
5. All’articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantità di lavoro» sono inserite le seguenti parole:
«,anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».
((5-bis. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 124 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «affissione» è sostituita dalla seguente: «pubblicazione».))
6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;
b) all’articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
c) all’articolo 23-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;
d) all’articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente: «accessibili,»;
e) all’articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «,nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»;
f) all’articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».
((6-bis. All’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili»))
((6-ter. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente ((e lo stato di attuazione del «piano per l’utilizzo del telelavoro» nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l’utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all’accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia digitale. Qualora l’Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l’adeguamento dei servizi assegnando un termine non
superiore a 90 giorni.
9. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al ((comma 7)):
a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 11 Libri e centri scolastici digitali

1. All’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l’anno scolastico ((2014-2015)) e successivi, esclusivamente libri nella versione ((digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L’obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado.)) La delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui ((all’articolo 11)) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»;

Art. 20 Comunità intelligenti

16. L’inclusione intelligente consiste nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonché progettare ed erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle comunità intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all’innovazione tecnologica.
17. L’accessibilità dei sistemi informatici di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l’inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunità intelligenti e dello statuto delle comunità intelligenti nonché delle attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunità intelligenti.
18. Nelle procedure di appalto per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunità intelligenti, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti con il decreto di cui al comma 4 è fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini
dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.
L’Agenzia per l’Italia digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul rispetto del presente comma.
19. L’inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18:
a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Dal sito IWA: Accessibilità, cosa cambia con la legge Crescita 2.0

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