Legislazione e linee guida per l’accessibilità dei siti web istituzionali

legge sull'accessibilità pubblicata nel sito del governoDa tanti anni si parla di accessibilità e il governo italiano si è occupato più volte dell’argomento attraverso alcune leggi specifiche (governo.it/accessibilità).
Si parte dalla “Legge Stanca”: ecco un breve estratto dei punti più salienti.
Legge 9 gennaio 2004, n. 4 
Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Art. 1 
(Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.

 Art. 2 
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Art. 3 
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

Art. 4 
(Obblighi per l’accessibilità)
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 9 
(Responsabilità)
1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

Un sito istituzionale, secondo la legge, deve quindi rispettare delle specifiche linee guida, che sono state aggiornate di recente alla versione 2011 (Linee guida siti web 2011 (pdf)  – n.b. Il pdf delle linee guida non risponde allo standard illustrato nello stesso pdf; Leggi anche la presentazione delle linee guida).

Nel contesto europeo della Digital Agenda, il Dipartimento ha dato vita ad una “collana editoriale” nella quale sono raccolte le principali pubblicazioni inerenti i temi centrali di sviluppo della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione in Italia. (Collana editoriale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione).

Nelle linee guida è chiaramente specificato che un sito istituzionale deve “rispettare i requisiti di accessibilità e usabilità

Estratto delle linee guida 2011

4.4 ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ
4.4.1 Requisiti per l’accessibilità
Dal 2004 è in vigore in Italia la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, che riconosce e tutela il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione da parte dei disabili. Il concetto di accessibilità dei siti web è strettamente legato a un principio fondamentale della nostra società, quello delle pari opportunità, e l’accesso dei cittadini disabili ai servizi della pubblica amministrazione deve quindi essere garantito a tutti.L’obiettivo della Legge è l’abbattimento delle barriere digitali che limitano o impediscono l’accesso agli strumenti della società dell’informazione da parte dei disabili.

Con il Regolamento attuativo della predetta Legge n. 4/2004, sono stati sanciti i criteri e i principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità, mentre con il Decreto ministeriale attuativo sono stati definiti i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici. Tuttavia, a distanza di alcuni anni, i siti della pubblica amministrazione italiana presentano ancora un livello eterogeneo di adeguamento alla normativa sull’accessibilità degli stessi siti web che risultano, nel complesso, ancora poco accessibili. A fronte di situazioni di eccellenza, molti siti web pubblici non permettono a tutti i cittadini un pieno accesso ai servizi erogati sul web e non risultano totalmente accessibili. Per garantire l’accessibilità ai propri siti web, le Pubbliche Amministrazioni devono:
• rispettare i requisiti tecnici previsti nell’Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e successive modifiche, rendendo accessibili e pienamente fruibili tutti i rapporti telematici con i cittadini;
• formare adeguatamente il personale che si occupa dell’aggiornamento dei siti web per garantirne l’accessibilità nel tempo;
• garantire ai dipendenti disabili la possibilità di lavorare senza forme di discriminazioni;
• coinvolgere i cittadini disabili nella verifica dell’accessibilità ai propri siti web.

Se si considera che già nel 2001 il Ministro per la funzione pubblica pro tempore aveva emanato una circolare esplicativa in tema di accessibilità “Linee guida per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni” il ritardo da parte delle amministrazioni risulta ancora meno comprensibile e giustificabile.

Al fine di migliorare l’accessibilità dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con la collaborazione di DigitPA e del Formez PA:
• svolge le funzioni di monitoraggio dei siti web pubblici, al fine di valutare periodicamente l’accessibilità dei servizi pubblici erogati on line;
• rileva le segnalazioni di inaccessibilità fatte dai cittadini sul sito www.accessibile.gov.it e le inoltra ai responsabili dei siti web pubblici;
• segnala le migliori pratiche di accessibilità, anche avvalendosi delle segnalazioni fatte dai cittadini sul sito www.accessibile.gov.it;
• favorisce la diffusione della cultura dell’accessibilità con azioni di formazione e informazione sul tema.

Nel capitolo 5 delle linee guida si ribadisce:

I cittadini devono poter accedere facilmente ai contenuti (pagine web, informazioni, dati, documenti, servizi) prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni e resi disponibili sui propri siti.
Per quanto riguarda i dati pubblici, conoscibilità e disponibilità in rete rappresentano principi più volte sanciti nelle disposizioni normative relative alle Pubbliche Amministrazioni in rete. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) delinea il principio di generale disponibilità in rete dei dati pubblici, disponibilità definita come “possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge”. Reperibilità, interoperabilità e semplicità di consultazione sono previste dal CAD tra le caratteristiche da rispettare nella realizzazione dei siti.

Altre normative:
Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75, “Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”.

Il governo italiano ha istituito per l’accessibilità informatica più di un portale: Pubbliaccesso.gov.itAccessibile.gov.it.

Il portale del CNIPA dedicato all’accessibilità informatica fornisce ai redattori dei siti Internet pubblici, attraverso una fonte specializzata, supporto tecnico, consigli e soluzioni software e hardware finalizzati al conseguimento di un miglior livello di accessibilità, semplificando in questo modo l’acquisizione di nuove competenze e lo scambio di informazioni.
Il sito raccoglie la normativa italiana in tema di accessibilità informatica, i documenti di approfondimento, manuali e testi di riferimento, studi e recensioni, prove di prodotti hardware e software ed esempi di siti accessibili.
È attiva inoltre una apposita sezione dedicata alla applicazione per il rilascio del logo di accessibilità ed un link al sito del CNIPA nel quale è pubblicato l’elenco pubblico dei valutatori di accessibilità predisposto ed aggiornato a cura del CNIPA, come previsto dall’ art. 3 del DPR 1° marzo 2005, n.75 pubblicato nella G.U. 3 maggio 2005, n.101, e dalla Deliberazione CNIPA 15 settembre 2005, n. 25, pubblicata nella G.U. 21 settembre 2005, n.220.

Il sito pubbliaccesso non è aggiornato, ma contiene una sezione specifica per i documenti elettronici. Anche questa sezione necessiterebbe di modifiche relative ai nuovi studi e ai nuovi standard di accessibilità.

La “pubblicità legale” (“Albo pretorio” – “Albo pretorio online”) merita un capitolo a parte (Cos’è l’Albo Pretorio e come funziona), in quanto la maggior parte dei documenti pubblicati nei siti delle pubbliche amministrazioni, pur dovendo per legge rispondere a ben determinati e specifici requisiti, per la maggior parte (quasi la totalità) non lo sono affatto (anche il pdf delle linee guida, come accennato all’inizio, non corrisponde allo standard). L’argomento verrà trattato in un successivo articolo (Accessibilità nella Pubblica Amministrazione: i documenti elettronici).

Approfondimenti:

Opuscolo del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione): La normativa italiana sull’accessibilità (aprile 2006)

WCAG 2.0: Nuovi requisiti e punti di controllo per l’accessibilità

Web Content Accessibility Guidelines 2.0: traduzione in italiano a cura del W3C

W3C: brevi consigli per creare siti web accessibili

Web Accessibility Initiative (WAI) (in lingua inglese)

Accessibile.gov.it: WCAG 2.0 principi e linee guida

WCAG 2.0: le nuove frontiere dell’accessibilità

Questo articolo ha 3 commenti.

  1. Blindsight Project

    Aggiornamenti e approfondimenti:
    Proposta di legge: PALMIERI ed altri “Disposizioni per la realizzazione dell’agenda digitale nazionale” (5093)
    Legge 9 gennaio 2004, n. 4 – Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
    Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 – Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
    Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 – Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici.
    Circolare Funzione Pubblica 13 marzo 2001
    Circolare AIPA 6 settembre 2001
    Direttiva 30 maggio 2002 sul dominio “gov.it”

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