Anche il Tribunale di Bolzano riconosce la discriminazione subita a Belluno da persone disabili visive

cartello divieto di accesso per i cani guida a Belluno

Dopo le vittorie riportate in secondo grado di giudizio presso la Corte d’Appello di Venezia e dopo la pronuncia di integrale accoglimento del Tribunale di Treviso, anche il Tribunale di Bolzano si allinea e si esprime a favore della signora Ilaria Frenez, una componente del gruppo di amici ciechi ed ipovedenti, che nella giornata del 9 maggio 2015 si erano incontrati per visitare  Belluno e che vennero poi bruscamente bloccati sulle scale mobili Lambioi dall’operatore dell’impianto e costretti a scendere ad impianto fermo con il solo ausilio dei propri cani guida, subendo pubblicamente un abuso lesivo della loro dignità personale.

Secondo l’amministrazione comunale e la società che gestisce l’impianto infatti, queste scale sarebbero state off limits anche ai cani guida per ciechi, in ragione di un generico divieto di “appoggiare cani sui gradini” delle scale mobili indicato dal regolamento d’esercizio in base a quanto disposto da un decreto ministeriale, fonte secondaria del diritto. 

Inoltre, sempre secondo la tesi delle convenute, le scale mobili Lambioi, vista la loro particolare pendenza, sarebbero state equiparate ad un impianto a fune con pari divieto. 

Quindi anzichè poter usufruire della scala mobile coperta che in circa tre minuti di percorrenza conduce direttamente nella piazza del municipio, ai disabili visivi, sarebbe stato riservato un diverso trattamento, vale a dire, la possibilità alternativa di parcheggiare negli stalli in centro dedicati, qualora liberi, oppure, per i più atletici, di percorrere una ripida scalinata esterna che conta un dislivello di circa 100 metri. Scalinata esposta a tutte le intemperie, compreso il ghiaccio nei periodi invernali.

L’amministrazione comunale e la società che gestisce per suo conto l’impianto, hanno tuttavia mancato di considerare – e conseguentemente violato –  come sia attualmente in vigore una legge, di rango ordinario (Legge n. 37/74) che consente, tra l’altro, ai cani guida di accedere ad ogni mezzo di trasporto, senza alcuna limitazione. Tant’è che, proprio per questo motivo, i cani guida per ciechi vengano  addestrati  a salire anche su scale mobili ed impianti a fune  come  seggiovie e cabinovie. Per il caso di violazione a tale disposizione è prevista una sanzione amministrativa da da 500 a 2500 Euro. 

Per quanto accaduto presso le scale mobili Lambioi, il gruppo di disabili ha quindi promosso un’azione civile nei confronti dell’amministrazione e della società di gestione secondo quanto disposto dalla legge n. 67/2006 che fornisce uno strumento di tutela e di difesa giudiziaria alle persone con disabilità da ogni forma di discriminazione consumata a loro danno, proprio in ragione della loro disabilità.

Sia la Corte d’Appello di Venezia, in secondo grado, che successivamente anche i Tribunali di merito di Treviso e Bolzano hanno accolto il ricorso proposto, rilevando la matrice discriminatoria nei fatti accaduti  nei confronti e in danno dei disabili e conseguentemente condannando l’amministrazione e la società in house providing al risarcimento del danno morale patito.

In particolare, anche il Tribunale di Bolzano, sulla scorta delle precedenti pronunce, ha quindi ritenuto discriminatori nei confronti della sig.ra Ilaria Frenez, persona affetta da disabilità visiva, i fatti accaduti quel 9 maggio e posti in essere dall’amministrazione comunale unitamente al gestore dell’impianto, commessi in violazione delle norme ordinarie che disciplinano il libero accesso dei cani guida in ogni mezzo 

Per tali motivi, anche il Tribunale di Bolzano ha condannato l’amministrazione comunale unitamente al gestore dell’impianto, al risarcimento del danno morale patito dalla sig.ra Frenez ed al pagamento integrale delle spese processuali.

Blindsight Project (Segreteria)

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