Tribunale di Roma: sulle scale mobili a Belluno fu discriminazione

Chi non ricorda la vicenda di alcuni amici ciechi con cane guida che furono letteralmente cacciati via in malo modo dalla scala mobile di Belluno nel 2015? Bene, anche il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 Settembre 2022, ha accolto in pieno il ricorso promosso da Laura Raffaeli, accertando e confermando inequivocabilmente, e senza alcuna eccezione, che le condotte poste in essere dal Comune di Belluno e dalla società Bellunum srl per i fatti risalenti al 9 Maggio 2015 furono discriminatorie ai danni dei disabili, condannando quindi le convenute al risarcimento del danno, al pari di quanto aveva stabilito la Corte d’Appello di Venezia.

Un breve riassunto della vicenda processuale sino ad oggi.

Il 9 maggio 2015 un gruppo di amici con disabilità visiva, accompagnati dal proprio cane guida, si recava presso la scala mobile Lambioi di Belluno, mezzo di trasporto che permette l’agevole accesso al centro cittadino in 3 minuti superando un dislivello di circa 50 metri. Durante la loro salita con l’ausilio del cane guida, la scala veniva bruscamente fermata e l’addetto incaricato intimava la discesa, opponendo un divieto di accesso con cani previsto nel regolamento di esercizio e indicando, peraltro a persone con cecità, l’apposizione di una cartellonistica di divieto di accedere anche con cani guida all’impianto. Nel trambusto generale, Il gruppetto era quindi costretto a scendere ad impianto fermo. Umiliati da tale episodio e ritenendolo discriminatorio in base alla legge n.37/1974, si rivolgevano all’Avv.Chiara Frare (che ha patrocinato sia l’appello che le cause) e proponevano ricorso, ai sensi della Legge n. 67/2006 avanti il Tribunale di Belluno. Il Giudice del luogo, rigettava le richieste dei ricorrenti, ritenendo che gli stessi non avessero subito una lesione alla propria sfera giuridica personale, attuale e concreta, qualificando la pretesa di ottenere una pronuncia giudiziale da parte dei ricorrenti non come diritto soggettivo assoluto, ma al più quale interesse diffuso di categoria. A seguito di impugnazione, nel maggio del 2020, la Corte d’Appello di Venezia, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno, ha accertato la natura discriminatoria delle condotte tutte poste in essere dal Comune di Belluno e dalla società Bellunum srl per i fatti risalenti al 9 Maggio 2015, nei confronti di alcune persone con disabilità visiva accompagnate dal proprio cane guida, qualificando il diritto a non essere discriminati come diritto soggettivo assoluto e quindi condannando l’ente in solido con la società al risarcimento del danno, esclusivamente in favore di Simona Zanella, Fernando Giacomin e Nadia Zanella. Per gli altri ricorrenti, tra i quali Laura Raffaeli, Ilaria Frenez e Alessandra Bragagnolo, la Corte d’Appello aveva rimesso la causa ai Tribunali del luogo di residenza competenti per territorio. Le tre ricorrenti nel 2020 hanno quindi avviato i separati giudizi per riassunzione avanti i Tribunali di primo grado di Treviso e Bolzano e Roma, dove le loro istanze sono state totalmente accolte. Quanto alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Il Comune di Belluno e la società Bellunum srl hanno nell’immediatezza proposto ricorso per Cassazione. Allo stato tuttavia il giudizio è pendente ma non è stata ancora fissata udienza.

Anche all’esito dell’ulteriore pronuncia vittoriosa del Tribunale di Roma sui medesimi fatti, oggetto di accertamento anche della Corte d’Appello, su cui però ad oggi pende il giudizio della Cassazione, ci si chiede, a questo punto, se il Comune di Belluno vorrà rimeditare sulla posizione assunta in questa vicenda dall’ex giunta uscente.

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