Pubblichiamo un interessante articolo che spiega benissimo sia la legge che i motivi dell’accessibilità delle letture nelle scuole
Bisogna pure che qualcuno le scriva certe cose, perché alle scuole nessuno le spiega.
E allora, caro insegnante, caro dirigente, nel tuo interesse seguimi che ti aiuto a togliere un po’ di castagne dal fuoco.
E se hai un figlio dislessico, o non vedente, o in qualche altro modo disabile, seguimi anche tu, che ti sarà utile.
Partiamo dalle prime righe della circolare:
La scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado costituisce rilevante momento di espressione dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento dei docenti e ha ormai trovato una compiuta regolamentazione ad opera della circolare ministeriale 10 febbraio 2009, n. 16, che qui si intende integralmente richiamata, emanata in applicazione della normativa primaria vigente.
Quindi la circolare ministeriale fa riferimento alla circolare del 2009 la quale a sua volta fa riferimento alla normativa primaria citando sia la finanziaria 2008 (articolo 15 della legge 133/2008) che ha introdotto i testi digitali, sia citando:
in particolare il DPCM 30 aprile 2008 concernente le “Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”.
E noi queste cose dobbiamo saperle perché la circolare ultima, questa qui del 2012, dice anche:
I dirigenti avranno cura di esercitare la necessaria vigilanza affinchè le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge.
Una bella rogna per i dirigenti scolastici, che non è mica una roba da poco.
Allora andiamo a vedere questo DPCM che sembra essere la fonte di tutta la questione e che inizia con:
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l’art. 5, comma 1
Eccoci! scava scava siamo arrivati alla legge principe, stiamo parlando della legge Stanca della quale il nostro DPCM è infatti il decreto di attuazione.
Ai fini del presente decreto s’intendono per:
a) accessibilità: ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
[…]
c) strumenti didattici e formativi: programmi informatici e documenti in formato elettronico usati nei processi di istruzione e apprendimento. Sono tali, ad esempio, il software didattico e i documenti elettronici, ivi compresi i libri di testo, prodotti anche con programmi applicativi diversi dal software didattico, usati come strumenti di lavoro nell’attività scolastica o essi stessi oggetto di studio e addestramento
Fermiamoci.
Quello che preme ora sapere è che il libro di testo DEVE essere accessibile, per legge, se non basta il buon senso.
Ma come deve essere per essere accessibile? Potete leggervi tutta la normativa (ma di base è sufficiente l’ultimo decreto citato combinato con la Stanca e l’allegato A) oppure, più semplicemente, vi fate un’infarinatura tramite quanto detto nel seminario CSB.
Di fatto la nuova circolare fa anche un autogoal, roba da far rabbrividire: nelle ultime righe evidenzia la possibilità che per la parte a stampa dei libri misti (visto che quelli solo a stampa non si possono più adottare) i dirigenti che hanno alunni:
non vedenti, o ipovedenti, provvederanno immediatamente a richiedere ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa braille i testi scolastici necessari.
Pare che i bambini e i ragazzi con altri tipi di disabilità possiamo tirarli dalla rupe, alla faccia della legge Stanca.
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